Requisiti di informazione secondo la vigilanza assicurativa - ABES Group AG

Requisiti informativi secondo la vigilanza assicurativa

Gruppo ABES AG

Feldeggstrasse 5
8152 Glattbrugg

Numero di registrazione FINMA: F01115708

Obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 45 ISA (Legge sulla vigilanza delle assicurazioni)

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 ISA, siamo tenuti a informarvi non appena entriamo in contatto con voi:

  • la nostra identità e il nostro indirizzo;
  • la nostra attività di broker e di titolare di mandato, che ci vede in un rapporto finanziariamente ed economicamente non vincolato con le compagnie di assicurazione e che ci impegna a un esclusivo dovere di lealtà nei confronti del cliente;
  • il modo in cui potete informarvi sulle qualifiche professionali dei nostri dipendenti, nonché sulla loro formazione e aggiornamento;
  • che possono essere ritenuti responsabili per negligenza, errori o informazioni errate in relazione all'attività di intermediazione;
  • il trattamento dei dati personali, in particolare l'obiettivo, lo scopo, la portata e i destinatari dei dati, nonché la loro conservazione.



Diritto di recesso dal contratto stipulato ai sensi dell'art. 2a della Legge sul contratto di assicurazione (LCA):

Il contraente può annullare la richiesta di stipula del contratto o la dichiarazione di accettazione. Il periodo di annullamento è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha richiesto o accettato il contratto. Non è necessario che la disdetta avvenga per iscritto, ma semplicemente in una forma che consenta la prova per via testuale, quindi anche per e-mail (ma sono sufficienti anche SMS, WhatsApp, ecc.). I terzi danneggiati possono far valere le proprie pretese nei confronti della compagnia assicurativa in buona fede nonostante la disdetta. In questi casi, tuttavia, l'assicurato deve il premio.

Istruzione, formazione e qualifiche professionali

Ai sensi dell'art. 43 dell'ISA, siamo tenuti a fornire ai nostri dipendenti una formazione e un aggiornamento regolari per consentire loro di svolgere le proprie mansioni. A tal fine, disponiamo di un programma completo di promozione e sviluppo dei dipendenti che attribuisce grande importanza all'acquisizione di qualifiche professionali. Confermiamo inoltre che soddisfiamo tutti i requisiti stabiliti dal Consiglio federale per la formazione e il perfezionamento degli intermediari assicurativi, ma che non esistono standard minimi adeguati.

Ai sensi dell'art. 45, par. 1, lett. c. dell'ISA, siamo inoltre tenuti a informarvi su come potete informarvi sulle qualifiche professionali dei nostri dipendenti.

Con la presente confermiamo a nome nostro e di tutti i dipendenti che:

  • Vi informeremo in modo trasparente sullo stato di formazione di ogni singolo dipendente in ogni momento;
  • Dimostrare all'utente le qualifiche professionali del dipendente che entra in contatto con lui, adottando misure adeguate; 
  • Desideriamo darvi l'opportunità di informarvi dettagliatamente sul nostro concetto di formazione in qualsiasi momento;
  • una qualifica professionale superiore di "Economista d'impresa" con "Diploma professionale federale", un diploma di "Consulente di fondi certificato a livello federale IAF", un diploma di "Consulente finanziario certificato a livello federale IAF" o un diploma di "Gestore patrimoniale certificato a livello federale IAF".

Qui potete trovare la formazione dei nostri titolari di mandato in dettaglio

Evitare i conflitti di interesse

Ai sensi dell'art. 45a della VAG, siamo tenuti ad adottare le opportune precauzioni organizzative per evitare i conflitti di interesse che possono insorgere nell'ambito dell'intermediazione di servizi assicurativi o per escludere i possibili svantaggi che potrebbero derivare all'utente da tali conflitti di interesse.

Con la presente confermiamo a nome nostro e di tutti i collaboratori interni ed esterni, dei terzi consultati nonché degli organi direttivi e dei membri della direzione che noi, in qualità di titolari del mandato, ci impegniamo esclusivamente a tutelare i vostri interessi e che tra noi e le compagnie di assicurazione, le casse pensioni e gli altri partner contrattuali coinvolti non sussiste alcun contratto di intermediazione indipendente ai sensi dell'OR 412 ss. In tal modo, ci impegniamo a rispettare un dovere di lealtà esclusivo nei vostri confronti e garantiamo che:

  • non siamo in stato di fallimento, di insolvenza, di concordato giudiziario o di liquidazione o abbiamo cessato l'attività o siamo in grado di farlo ai sensi della legge applicabile;
  • non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato che metta in dubbio la nostra affidabilità;
  • non abbiamo commesso, nell'ambito della nostra attività professionale, alcuna grave mancanza che non sia giustificabile;
  • abbiamo adempiuto all'obbligo di versare i contributi previdenziali, le imposte o altri tributi in conformità alla legge;
  • vi fornirà informazioni corrette, veritiere e complete nell'ambito del rapporto di mandato;
  • non siano stati oggetto di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illegale che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
  • non siamo soggetti a sanzioni per aver fornito informazioni errate o incomplete nell'esecuzione degli ordini, o per aver commesso una grave violazione del contratto in relazione a un ordine o un mancato adempimento degli obblighi contrattuali;
  • prenderà o renderà note tutte le precauzioni per non incorrere in un conflitto di interessi in relazione a un rapporto di mandato, laddove un conflitto di interessi potrebbe derivare in particolare da interessi economici, affinità politiche o legami nazionali, relazioni familiari o di amicizia e altri legami o interessi;
  • vi comunicherà tempestivamente qualsiasi questione che costituisca o possa dar luogo a un conflitto di interessi;
  • non fare - e non farà in futuro - offerte di alcun tipo che possano promettere, offrire o conferire un vantaggio;
  • non concedono, ricevono, tentano di ricevere o hanno accettato, né direttamente né indirettamente, benefici finanziari o in natura come incentivo o corrispettivo per l'assegnazione o l'accettazione di un mandato o l'esecuzione di un contratto, che - direttamente o indirettamente - sono da considerarsi una condotta illegale o di corruzione o concussione, e si asterranno dal farlo in futuro;
  • non sono stati stipulati accordi di collaborazione o altri accordi con una compagnia di assicurazione che pregiudichino la nostra libertà di agire anche per altre compagnie di assicurazione e nessuna compagnia di assicurazione o persona incaricata dell'amministrazione e della gestione della società ha una partecipazione nella nostra società;
  • non detengono, direttamente o indirettamente, più del 10% del capitale sociale di una compagnia di assicurazione;
  • non impiegare personale che ricopra una posizione dirigenziale in un'impresa di assicurazione o che possa influenzare in altro modo l'andamento degli affari di un'impresa di assicurazione.

Divulgazione dei compensi delle compagnie di assicurazione

Per la fornitura dei nostri servizi, possiamo essere compensati con un compenso amministrativo pagato dall'assicuratore. L'importo e la natura di tale compenso amministrativo vengono dichiarati come segue nell'ambito dell'"obbligo di informazione" previsto dalla legge ai sensi dell'art. 45b ISA mediante i seguenti parametri di calcolo:

  • Assicurazione di proprietà, responsabilità civile, protezione giuridica informatica e trasporti max. 15% del premio netto annuo fatturato.
  • Assicurazioni per fabbricato, deposito, montaggio e tecniche max. 15% del premio netto annuo fatturato.
  • Assicurazione equina 11% del premio annuale netto fatturato
  • Contratti per veicoli a motore e flotte aziendali max. 10% del premio netto annuo fatturato
  • Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF max. 5% del premio annuo netto fatturato
  • Assicurazione complementare contro gli infortuni max. 15% del premio netto annuale fatturato
  • Assicurazione di indennità giornaliera di malattia max. 7,5% del premio annuo netto fatturato
  • Assicurazione sanitaria per l'assicurazione di base secondo la LAMal max. 70, per l'assicurazione complementare secondo la LCA max. 16 x il premio mensile netto fatturato
  • Fondi pensione aziendali e contratti 1E max. 7% del premio annuo di puro rischio
  • Polizze di assicurazione sulla vita e polizze pensionistiche max. 5% della somma di produzione una tantum calcolata da premio * durata in anni


A causa della progettazione o delle modifiche situazionali di queste indennità da parte delle singole compagnie di assicurazione, nei singoli casi possono verificarsi scostamenti di questi parametri di calcolo.

A prescindere da ciò, tuttavia, ci impegniamo a fornirvi per iscritto, in qualsiasi momento e su richiesta, informazioni complete e dettagliate sulle spese amministrative attualmente derivanti da un mandato.

Inoltre, i nostri collaboratori vi mostreranno sempre in modo trasparente l'importo dell'indennizzo dell'assicuratore durante il colloquio di consulenza prima di stipulare una polizza assicurativa, a seconda delle possibilità.

Se le commissioni di gestione sono un compenso per la prestazione di servizi per la previdenza professionale, confermiamo espressamente di rifiutare categoricamente qualsiasi forma di compenso aggiuntivo basato sul volume, sulla crescita o sui sinistri.

In questo contesto, confermiamo inoltre di rispettare in ogni momento i requisiti di legge ai sensi dell'art. 48 del Codice Civile.k BVV 2 e informare il cliente sulla natura e l'origine di tutte le spese di gestione in occasione della prima consultazione.

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